PROPOSTA N.6 con MODIFICA N.3
TITOLO: Petizione: per la decadenza automatica e immediata dei rappresentanti eletti nelle istituzioni pubbliche condannati in via definitiva all'interdizione dai pubblici uffici; per l'estensione di tali pene ad altri tipi di reati la cui natura è in contraddizione al rapporto fiduciario elettivo; per la scelta diretta, da parte dei cittadini, dei singoli parlamentari.
PROPONENTE: Stefano Cassoni
PROCEDURA: Urgente
SCADENZA (Votazione): h 22.45 del 30/03/2007
TESTO:
A) I democratici diretti decidono di presentare la seguente petizione:
Petizione: "Per la decadenza automatica e immediata dei rappresentanti eletti nelle istituzioni pubbliche condannati in via definitiva all'interdizione dai pubblici uffici; per l'estensione di tali pene ad altri tipi di reati la cui natura è in contraddizione al rapporto fiduciario elettivo; per la scelta diretta, da parte dei cittadini, dei singoli parlamentari."
To: PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA – PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
In forza dei seguenti articoli della Costituzione Italiana:
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Cameradei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero[cfr. art. 49].
PREMESSO
a) Che il codice penale, libro primo titolo II art. 19 prevede le seguenti pene accessorie:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) Che a norma del codice penale, libro primo titolo II art. 20: tali pene alla premessa a) "conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa";
c) Che l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, a norma del codice penale, libro primo titolo II art. 28 , priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi, o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicate nei numeri precedenti;
7) della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze
d) Che il Codice Penale, libro primo titolo III art. 61 prevede anche la seguente circostanza aggravante:
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
e) Che Codice Penale, libro II - titolo II - Art. 357 definisce che:
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.”
f) Che, anche in virtù della premessa d), a prescindere dalla pena commissionata da una condanna definitiva , dovrebbero intendersi “particolarmente gravi e/o lesivi dell’interesse pubblico”:
- reati, contro la personalità dello stato, come (l’elenco è esplicativo ma non esaustivo): i reati del Codice Penale, libro II titolo I art. 255, 261, 266, 270, 270 bis, 271, 272, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 289 bis, 294, 295, 296, 302, 303, 304, 305, 306, 307
- reati, contro la pubblica amministrazione, come (l’elenco è esplicativo ma non esaustivo): i reati del Codice Penale, libro II titolo II art. 314, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319-bis, 322, 323, 326, 327, 328, 353
- reati che, per l’entità delle pene normalmente previste, sono da considerarsi particolarmente gravi, come (l’elenco è esplicativo ma non esaustivo): i reati del Codice Penale, libroII titolo III art. 371; Libro II titolo V art. 416, 416-bis, 416 ter; Libro II titolo VI art. 422; Libro II titolo VII art. 453, 459, 476, 478, 479; Libro II titolo VIII art. 501; Libro II titolo XII art. 575, 617 quater; Libro II titolo XIII art. 629, 640, 640 bis, 644, 644 bis, 646, 648, 648 bis, 648 ter. I reati del Codice Civile Libro V Titolo XI art. 2622, 2623, 2629, 2634, 2637, 2638.
VISTI
- I seguenti articoli del Codice Penale, libro Primo, TitoloII :
Art. 29: Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 31: Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.
Art. 32 bis: Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Art. 32 ter: Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni.
Art. 32 quater: Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione -
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1 - del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente sostituito dall'art. 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 ed infine così modificato dell’art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 37: Pene accessorie temporanee: durata -
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
- L'articolo del Codice Penale, libro II:
Art. 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare -
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
CONSIDERATO
a) Che mai per il normale cittadino tali norme vengono derogate, e che l'ufficio di parlamentare eletto è senz'altro tra i più pubblici degli uffici e che risulta incomprensibile come invece per questo ultimo risulti spesso inapplicata nei fatti la norma di legge, così da non essere affatto inutile la presente petizione
b) Che, per gli articoli 54, 67 e 98 della Costituzione Italiana e per le premesse d) , e) di tale petizione, un pubblico ufficiale è una persona che, nello svolgimento delle sue funzioni, deve saper rappresentare degnamente i cittadini italiani e la nazione tutta.
c) Che, per la considerazione precedente, un pubblico ufficiale non può, rappresentare degnamente i cittadini italiani, né la nazione tutta, se ha commesso, anche precedentemente alla sua assegnazione ai pubblici uffici o alla sua elezione a cariche elettive, uno dei reati di cui alla premessa f) di tale petizione.
Ciò, anche se la condanna definitiva per uno di questi reati prevedesse delle pene di lieve entità.
I cittadini italiani firmatari di questa petizione CHIEDONO:
1) Che il parlamentare ritorni ad essere un rappresentante dei cittadini. Per tale motivo deve essere eletto direttamente dai cittadini e non inserito per meriti partitici in una lista chiusa
2) Che cittadini italiani o stranieri condannati ad una pena di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, art.19, titolo II, libro primo del Codice Penale in via temporanea o perpetua, con sentenza definitiva, non possano essere candidati o eletti a cariche elettive, siano esse di carattere nazionale, regionale, provinciale o comunale, né assegnati a un qualsiasi pubblico ufficio, per tutta la durata dell’interdizione.
3) Che i pubblici ufficiali siano automaticamente considerati decaduti dal loro incarico se, successivamente alla loro assegnazione a un pubblico ufficio o alla loro elezione a una carica elettiva, vengano condannati, in via definitiva, a pene di cui al punto precedente.
4) Che il parlamento legiferi in modo tale da estendere, in modo chiaro ed esplicito, l’interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici o dalle cariche elettive, siano esse di carattere nazionale, regionale, provinciale o comunale, anche a tutti i cittadini, italiani o stranieri, condannati, in via definitiva, a pene superiori ad un anno per reati di cui alla premessa f) della presente petizione.
5) Che il parlamento legiferi in modo tale da considerare automaticamente e immediatamente decaduti dal loro incarico anche tutti i pubblici ufficiali che, successivamente alla loro assegnazione a un ufficio pubblico o alla loro elezione a una carica elettiva, vengano condannati, in via definitiva, a pene superiori ad un anno per reati di cui alla premessa f) della presente petizione.
6) Che il parlamento legiferi in modo tale da prevedere la pubblicazione della sentenza anche per i pubblici ufficiali eletti a cariche elettive che siano stati condannati, in via definitiva, a pene superiori ad un anno per reati di cui alla premessa f) della presente petizione.
7) Che cittadini italiani o stranieri non possano essere candidati nè eletti a cariche elettive, siano esse a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale, per più di due legislature, anche se non consecutive.
Sinceramente,
I Firmatari
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B) I democratici diretti affidano a Stefano Cassoni, che assumerà il ruolo di primo firmatario, l'incarico di coordinare le iniziative relative a questa petizione compresa la raccolta di firme on line a sostegno della stessa.
Gli iscritti DD che lo vorranno, potranno firmare, con inclusi numeri di documento di riconoscimento, una copia cartacea di tale petizione assumendo quindi il ruolo di “co-firmatari” della stessa. In questo caso essi sono anche invitati a raccogliere firme materiali di altri cittadini che volessero associarsi